Art. 5.
(Compiti di polizia giudiziaria).

      1. L'ufficiale o l'agente della polizia tributaria che venga a conoscenza di reati non riconducibili all'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3 provvede comunque al compimento degli atti urgenti e necessari a prevenire l'ulteriore consumazione del reato, a norma delle disposizioni del codice di procedura penale e delle altre disposizioni vigenti in materia, dandone immediata notizia agli altri organi di polizia competenti.